Ai sensi del D.lgs. n. 276/2003, le agenzie del lavoro sono gli operatori, pubblici e privati, abilitati dallo Stato o dalle Regioni allo svolgimento delle diverse attività di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Già il D.lgs. n. 469/1997 aveva prefigurato una qualche forma di liberalizzazione del collocamento, prevedendo che anche soggetti privati potessero gestire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Tuttavia, tale disciplina presentava delle rigidità determinate principalmente dall’entità del capitale sociale e dalla esclusività dell’oggetto sociale per le società di intermediazione autorizzate, requisiti che indubbiamente penalizzavano le realtà più piccole e che di fatto rendevano difficile la coesistenza e la “competizione” tra pubblico e privato. È con il D.lgs. n. 276/2003, quindi, che si realizza in maniera più compiuta il dualismo pubblico-privato, dando attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale nel mercato del lavoro. A tal fine da una parte si realizza un allargamento della platea dei soggetti legittimati all’attività di intermediazione nel mercato del lavoro, sia pubblici sia privati. Le agenzie del lavoro si dividono in:
- Agenzie di somministrazione.
Sono le agenzie del lavoro autorizzate a svolgere l’attività di somministrazione di lavoro. L’attività di somministrazione consiste, secondo l’art. 2 del D.lgs. n. 276/2003, nella fornitura professionale di manodopera. Più analitico l’art. 1 della Legge n. 196/1997 che lo definisce come: «[…] contratto di fornitura di lavoro temporaneo mediante il quale un’impresa di fornitura pone uno o più lavoratori, da essa assunti, a disposizione di un’impresa che ne utilizzi la prestazione lavorativa». Si tratta, cioè di un rapporto che coinvolge tre diversi soggetti:
- un’impresa “somministratrice”;
- un lavoratore “somministrato”;
- un’impresa “utilizzatrice”.
La peculiarità fondamentale risiede nella scissione tra la figura del datore di lavoro formale (l’agenzia di somministrazione) e quella del reale fruitore della prestazione lavorativa (l’impresa utilizzatrice).
Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a termine o a tempo indeterminato; la somministrazione a tempo indeterminato (c.d. staff leasing), in un primo momento abolita dalla Legge n. 247/2007, è stata successivamente reintrodotta dalla Legge n. 191/2009 (finanziaria 2010).
Le agenzie di somministrazione si possono a loro volta classificare in:
- agenzie di somministrazione di tipo generalista che svolgono attività di somministrazione di manodopera e possono somministrare lavoratori sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato;
- agenzie di somministrazione di tipo specialista, che possono somministrare lavoratori solo a tempo indeterminato;
2. Agenzie di intermediazione
Sono le agenzie del lavoro autorizzate a svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all’inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, e che si sostanzia nella raccolta dei curricula dei potenziali la-voratori; dalla preselezione e costituzione di relativa banca dati; dalla promozione e gestione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro; dalla effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dall’orientamento professionale; dalla progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all’inserimento lavorativo.
3. Agenzie di ricerca e selezione del personale
Sono le agenzie del lavoro autorizzate a svolgere attività di consulenza finalizzate alla risoluzione di una specifica esigenza dell’organizzazione committente, attraverso l’individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all’organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa e comprende: analisi del contesto organizzativo dell’organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacità della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all’inserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell’inserimento e del potenziale dei candidati.
4. Agenzie di supporto alla ricollocazione professionale
Sono quelle autorizzate a svolgere attività, su specifico ed esclusivo incarico dell’organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzate alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all’inserimento lavorativo, l’accompagnamento della persona e l’affiancamento della stessa nell’inserimento nella nuova attività
Per poter operare, le agenzie del lavoro devono ottenere una autorizzazione, a livello nazionale o regionale. Il Decreto interministeriale del 29 novembre 2013 in-dividua i requisiti e le modalità per il rilascio dell’autorizzazione.
ANPAL, l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, mantiene un elenco aggiornato delle Agenzie del Lavoro autorizzate: https://www.anpal.gov.it/agenzie-per-il-lavoro.
